Articolo 37.
(Abolizione tassa sui contratti di borsa).

        1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.
        2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;

            b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente» sono soppresse.

        3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «titoli obbligazionari emessi» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;

            b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;

            c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe».

 

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        4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.